LEGGE 4 DEL 13 GENNAIO 2013 - Dott. Guglielmo Piazza - Pedagogista

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LEGGE 4 DEL 13 GENNAIO 2013

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:


Art. 1.
Oggetto e definizioni
  1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma,della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
  2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
  3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.
  4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista.
  5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Avvertenza:

             Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

         Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art.  117  della  Costituzione,  e'  il seguente;

             «Art.  117  (Testo   applicabile   fino   all'esercizio finanziario  relativo  all'anno  2013).   -   La   potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle  Regioni  nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli  derivanti dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi internazionali.
             Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti materie:

  • a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non appartenenti all'Unione europea;
  • b) immigrazione;
  • c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni religiose;
  • d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  • e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle risorse finanziarie;
  • f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  • g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  • h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della polizia amministrativa locale;
  • i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  • l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  • m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  • n) norme generali sull'istruzione;
  • o) previdenza sociale;
  • p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta' metropolitane;
  • q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e profilassi internazionale;
  • r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere dell'ingegno;
  • s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni culturali.

             Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione, trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita' culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta' legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

             Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata alla legislazione dello Stato.

             Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

             La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle funzioni loro attribuite.

             Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche elettive.

             La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

             Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme disciplinati da leggi dello Stato.

                (Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)

             La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli obblighi internazionali.

             Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti materie:

  • a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non appartenenti all'Unione europea;
  • b) immigrazione;
  • c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni religiose;
  • d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  • e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
  • f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  • g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  • h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della polizia amministrativa locale;
  • i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  • l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  • m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  • n) norme generali sull'istruzione;
  • o) previdenza sociale;
  • p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Città metropolitane;
  • q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e profilassi internazionale;
  • r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere dell'ingegno;
  • s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni culturali.

             Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione, trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio, casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.

         Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla legislazione dello Stato.
             Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata alla legislazione dello Stato.

             Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

             La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Città metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle funzioni loro attribuite.

             Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche elettive.

             La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

             Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme disciplinati da leggi dello Stato.».

             - Il testo dell'art. 2229  del  codice  civile,  e'  il seguente:

             «Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali).

         - La  legge  determina  le  professioni  intellettuali  per l'esercizio  delle  quali  e'  necessaria  l'iscrizione  in appositi albi o elenchi.
             L'accertamento dei  requisiti  per  l'iscrizione  negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi  e  il  potere disciplinare   sugli   iscritti   sono   demandati    [alle associazioni  professionali],  sotto  la  vigilanza   dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
             Contro il rifiuto dell'iscrizione  o  la  cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la  perdita  o  la  sospensione  del  diritto all'esercizio della professione e' ammesso ricorso  in  via giurisdizionale nei modi  e  nei  termini  stabiliti  dalle leggi speciali.».

             Il titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29  luglio 2003, n. 229), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta  Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005, reca: «Titolo  III  -  PRATICHE COMMERCIALI,    PUBBLICITA'    E    ALTRE     COMUNICAZIONI COMMERCIALI.».

Art. 2

                    Associazioni professionali
  1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale  di  natura privatistica, fondate su base  volontaria,  senza  alcun  vincolo  di rappresentanza esclusiva, con il fine di  valorizzare  le  competenze degli associati e garantire il rispetto delle  regole  deontologiche, agevolando la scelta e la tutela  degli  utenti  nel  rispetto  delle regole sulla concorrenza.
  2. Gli  statuti  e  le  clausole  associative  delle  associazioni professionali garantiscono la trasparenza  delle  attivita'  e  degli assetti associativi, la dialettica  democratica  tra  gli  associati, l'osservanza  dei  principi  deontologici,  nonche'   una   struttura organizzativa   e    tecnico-scientifica    adeguata    all'effettivo raggiungimento delle finalita' dell'associazione.
  3. Le  associazioni  professionali  promuovono,  anche  attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri  iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis  del  codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e  stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
  4. Le  associazioni  promuovono  forme  di   garanzia   a   tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno  sportello  di  riferimento per il cittadino consumatore, presso il  quale  i  committenti  delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso  di  contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art.  27-ter  del  codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
  5. Alle  associazioni  sono  vietati   l'adozione   e   l'uso   di denominazioni professionali relative  a  professioni  organizzate  in ordini o collegi.
  6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se  iscritti alle associazioni di cui al  presente  articolo,  non  e'  consentito l'esercizio delle attivita' professionali  riservate  dalla  legge  a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino  il possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  e  l'iscrizione  al relativo albo professionale.
  7. L'elenco delle associazioni professionali  di  cui  al  presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che  dichiarano, con  assunzione  di  responsabilita'  dei  rispettivi  rappresentanti legali, di essere  in  possesso  dei  requisiti  ivi  previsti  e  di rispettare, per quanto  applicabili,  le  prescrizioni  di  cui  agli articoli 5,  6  e  7  e'  pubblicato  dal  Ministero  dello  sviluppo economico  nel  proprio  sito  internet,  unitamente  agli   elementi concernenti le notizie comunicate  al  medesimo  Ministero  ai  sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.
 Note all'art. 2:

          
             - Il testo degli articoli 27-bis e  27-ter  del  codice del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre 2005, n. 206, e' il  seguente:

             «Art. 27-bis (Codici di condotta)  (in  vigore  dal  21 settembre 2007). - 1. Le associazioni o  le  organizzazioni imprenditoriali  e  professionali  possono   adottare,   in relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori  imprenditoriali  specifici,  appositi  codici   di condotta   che    definiscono    il    comportamento    dei professionisti che si impegnano a  rispettare  tali  codici con   l'indicazione    del    soggetto    responsabile    o dell'organismo  incaricato   del   controllo   della   loro applicazione.
             2. Il codice di condotta e' redatto in lingua  italiana e inglese ed e' reso accessibile dal soggetto  o  organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.
             3. Nella redazione di codici di  condotta  deve  essere garantita almeno la protezione dei minori  e  salvaguardata la dignita' umana.
             4. I  codici  di  condotta  di  cui  al  comma  1  sono comunicati, per la relativa adesione,  agli  operatori  dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati  a  cura  del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.
             5. Dell'esistenza del  codice  di  condotta,  dei  suoi contenuti   e   dell'adesione   il   professionista    deve preventivamente informare i consumatori.».

             «Art.  27-ter  (Autodisciplina)  (in  vigore   dal   21 settembre 2007). - 1. I consumatori, i  concorrenti,  anche tramite le loro associazioni  o  organizzazioni,  prima  di avviare la procedura di cui all'art. 27, possono  convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo  incaricato  del  controllo  del codice di condotta relativo ad  uno  specifico  settore  la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione  della  pratica  commerciale
         scorretta.
             2. In ogni  caso  il  ricorso  ai  sensi  del  presente articolo,  qualunque  sia  l'esito  della  procedura,   non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorita', ai sensi dell'art. 27, o il giudice competente.
             3. Iniziata la procedura davanti  ad  un  organismo  di autodisciplina, le parti  possono  convenire  di  astenersi dall'adire  l'Autorita'  fino  alla  pronuncia  definitiva, ovvero possono chiedere  la  sospensione  del  procedimento innanzi all'Autorita', ove lo  stesso  sia  stato  attivato anche  da  altro  soggetto  legittimato,  in  attesa  della pronuncia dell'organismo  di  autodisciplina.  L'Autorita', valutate tutte le circostanze, puo' disporre la sospensione del procedimento per un  periodo  non  superiore  a  trenta giorni.».
       Art. 3

            
               Forme aggregative delle associazioni
  1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2,  mantenendo  la propria autonomia, possono riunirsi  in  forme  aggregative  da  esse costituite come associazioni di natura privatistica.
  2. Le forme aggregative rappresentano le  associazioni  aderenti  e agiscono in piena indipendenza e imparzialita'.
  3. Le  forme  aggregative   hanno   funzioni   di   promozione   e qualificazione  delle  attivita'  professionali  che   rappresentano, nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse  e  di  rappresentanza  delle  istanze  comuni  nelle   sedi politiche e istituzionali. Su  mandato  delle  singole  associazioni, esse possono controllare l'operato delle  medesime  associazioni,  ai fini della verifica del rispetto e della  congruita'  degli  standard professionali  e  qualitativi  dell'esercizio  dell'attivita'  e  dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
       Art. 4

          
   
           Pubblicita' delle associazioni professionali

  1. Le associazioni professionali di  cui  all'art.  2  e  le  forme aggregative delle associazioni  di  cui  all'art.  3  pubblicano  nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per il  consumatore,  secondo  criteri   di   trasparenza,   correttezza, veridicita'. Nei casi  in  cui  autorizzano  i  propri  associati  ad utilizzare  il  riferimento  all'iscrizione  all'associazione   quale marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e  8  della  presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma  aggregativa  garantisce  la  correttezza  delle   informazioni fornite nel sito web.
  3. Le singole  associazioni  professionali  possono  promuovere  la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui  criteri  di valutazione e rilascio dei sistemi  di  qualificazione  e  competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo  accordo  tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli  imprenditori  e  dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento  dei  comitati  sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.
Note all'art. 4:

            - Il testo dell'art.  81  del  decreto  legislativo  26 marzo 2010, n. 59, e' il seguente:

             «Art. 81 (Marchi ed attestati di qualita' dei  servizi) (in vigore  dal  14  settembre  2012).  -  1.  I  soggetti,
         pubblici  o  privati,  che  istituiscono  marchi  ed  altri attestati  di  qualita'  relativi   ai   servizi   o   sono responsabili della loro attribuzione,  rendono  disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione  sul proprio sito internet,  informazioni  sul  significato  dei marchi e sui criteri di attribuzione  dei  marchi  e  degli altri attestati  di  qualita',  dandone  contemporaneamente notizia  al   Ministero   dello   sviluppo   economico   ed evidenziando se  si  tratta  di  certificazioni  rilasciate sulla  base  del  sistema  di  accreditamento  di  cui   al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 9 luglio 2008.

             1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono valutate ai fini della individuazione  di  eventuali azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai  sensi  degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre  2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il  codice  del consumo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni  di cui all'art. 27 del medesimo codice.».
    Art. 5

                         Contenuti degli elementi informativi
 1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita' e con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilita'  dei seguenti elementi:
   a) atto costitutivo e statuto;
   b) precisa  identificazione  delle  attivita'  professionali  cui l'associazione si riferisce;
   c) composizione degli organismi  deliberativi  e  titolari  delle cariche sociali;
   d) struttura organizzativa dell'associazione; e)  requisiti  per  la   partecipazione   all'associazione,   con particolare riferimento ai titoli di studio relativi  alle  attivita' professionali   oggetto    dell'associazione,    all'obbligo    degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante  e alla predisposizione di strumenti  idonei  ad  accertare  l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
   f) assenza di scopo di lucro.
 2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo,  l'obbligo di garantire la conoscibilita' e' esteso ai seguenti elementi:
   a) il codice di condotta con la previsione di  sanzioni  graduate in relazione alle violazioni poste  in  essere  e  l'organo  preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato  della  necessaria autonomia;
   b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
   c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in  almeno tre regioni;
   d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma  diretta o indiretta;
   e) l'eventuale possesso di un  sistema  certificato  di  qualita' dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il  settore di competenza;
   f) le garanzie  attivate  a  tutela  degli  utenti,  tra  cui  la presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo sportello di  cui all'art. 2, comma 4.
Art. 6


                  Autoregolamentazione volontaria

  1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione  volontaria  e la qualificazione  dell'attivita'  dei  soggetti  che  esercitano  le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente  dall'adesione degli stessi ad una delle  associazioni di cui all'art. 2.
  2. La qualificazione della prestazione professionale si basa  sulla conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO,  UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui  alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14  del 2010.
  3. I  requisiti,  le  competenze,  le   modalita'   di   esercizio dell'attivita'  e  le  modalita'  di  comunicazione  verso   l'utente individuate dalla normativa  tecnica  UNI  costituiscono  principi  e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attivita' professionale e ne assicurano la qualificazione.
  4. Il Ministero dello sviluppo  economico  promuove  l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attivita' professionali di cui all'art. 1.

Note all'art. 6:
             - La direttiva 98/34/CE del Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  22  giugno  1998,  reca:  «Direttiva   del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che   prevede   una procedura d'informazione nel settore delle  norme  e  delle
         regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai servizi della societa' dell'informazione.».
Art. 7

                      Sistema di attestazione
 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la  trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni  professionali possono  rilasciare  ai  propri  iscritti,   previe   le   necessarie verifiche,  sotto  la  responsabilita'  del  proprio   rappresentante legale, un'attestazione relativa:

   a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari  alla  partecipazione  all'associazione stessa;
   c) agli standard qualitativi e  di  qualificazione  professionale che  gli   iscritti   sono   tenuti   a   rispettare   nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
   d) alle garanzie fornite dall'associazione  all'utente,  tra  cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
   e) all'eventuale  possesso  della  polizza  assicurativa  per  la responsabilita' professionale stipulata dal professionista;
   f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato,  relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI.
 2. Le attestazioni di cui al comma 1  non  rappresentano  requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.
Art. 8

                    Validita' dell'attestazione
  1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari  al periodo   per   il   quale   il   professionista   risulta   iscritto all'associazione professionale che la rilascia  ed  e'  rinnovata  ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa.
  2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e  che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo  di  informare  l'utenza  del proprio numero di iscrizione all'associazione.
Art. 9

                   Certificazione di conformita' a norme tecniche UNI

  1. Le associazioni professionali di  cui  all'art.  2  e  le  forme aggregative di cui  all'art.  3  collaborano  all'elaborazione  della normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita'  professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione  i  propri  contributi  nella  fase dell'inchiesta  pubblica,   al   fine   di   garantire   la   massima consensualita',   democraticita'   e   trasparenza.    Le    medesime associazioni possono  promuovere  la  costituzione  di  organismi  di certificazione della conformita' per i  settori  di  competenza,  nel rispetto   dei   requisiti   di   indipendenza,    imparzialita'    e professionalita' previsti per tali organismi dalla normativa  vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.
  2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  luglio  2008,  possono rilasciare,  su  richiesta  del  singolo  professionista  anche   non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di  conformita'  alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
Note all'art. 9:

             -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  9  luglio   2008,   reca:

         «Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del mercato per  quanto  riguarda  la  commercializzazione  dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.».
Art. 10

Vigilanza e sanzioni

  1. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  svolge  compiti   di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
  2. La pubblicazione di informazioni  non  veritiere  nel  sito  web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art.  7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili  ai sensi dell'art.  27  del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Art. 11


                Clausola di neutralita' finanziaria

 1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello Stato.  Il  Ministero  dello   sviluppo   economico   provvede   agli adempimenti  ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali   e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

   Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013
                            NAPOLITANO
                               Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                               Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Dott. Guglielmo Piazza
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