LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 - Dott. Guglielmo Piazza - Pedagogista

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Dott. Guglielmo Piazza Educatore ProfessionalePedagogistaInformatico

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LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205
Nella legge di bilancio per l’anno finanziario 2018, sono presenti 8 paragrafi che descrivono la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista.
Riportiamo l’estratto come apparso in Gazzetta Ufficiale.

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
594. L'educatore professionale socio-pedagogico  e  il  pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto  a qualsiasi attivita' svolta in modo formale, non formale e  informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo  le  definizioni  contenute  nell'articolo  2  del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo  di  Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure  professionali  indicate  al  primo periodo  operano  nei  servizi  e  nei  presidi   socio-educativi e socio-assistenziali,  nei  confronti  di  persone   di   ogni   eta', prioritariamente  nei  seguenti  ambiti:

educativo   e   formativo;
scolastico;   
socio-assistenziale,   limitatamente    agli    aspetti
socio-educativi;
della genitorialita' e  della  famiglia;  
culturale;
giudiziario;
ambientale;  
sportivo  e  motorio;  
dell'integrazione  e
della cooperazione internazionale.

Ai sensi della  legge  14  gennaio 2013,   n.   4,   le   professioni   di    educatore    professionale socio-pedagogico e di pedagogista  sono  comprese  nell'ambito  delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

 595. La qualifica di educatore  professionale  socio-pedagogico  e' attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni  del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La  qualifica  di  pedagogista  e' attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea  abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85  Scienze  pedagogiche  o  LM-93  Teorie  e metodologie  dell'e- learning  e  della  media  education.  Le   spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del  rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste  integralmente  a  carico dei  partecipanti  con  le  modalita'  stabilite  dalle   universita'interessate.
La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista e' funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilita' e  competenze  educative  rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista  e'  un professionista di livello apicale.

 596. La qualifica di  educatore  professionale  socio-sanitario  e' attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2  Professioni  sanitarie  della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 8 ottobre 1998, n. 520.

 597. In via transitoria, acquisiscono  la  qualifica  di  educatore professionale  socio-pedagogico,  previo  superamento  di  un   corso intensivo  di  formazione  per  complessivi  60   crediti   formativi universitari nelle discipline di cui al comma  593,  organizzato  dai dipartimenti e dalle facolta'  di  scienze  dell'educazione  e  della formazione delle universita' anche tramite attivita' di formazione  a distanza,  le  cui  spese  sono  poste  integralmente  a  carico  dei frequentanti con le modalita' stabilite dalle  medesime  università', da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in  vigore,sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

 a)  inquadramento  nei  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche  a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo  al profilo di educatore;
 b) svolgimento dell'attivita' di educatore  per  non  meno  di  tre anni, anche non continuativi, da  dimostrare  mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero  autocertificazione  dell'interessato  ai sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 c) diploma rilasciato  entro  l'anno  scolastico  2001/2002  da  un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

 598.  Acquisiscono  la   qualifica   di   educatore   professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di  entrata  in  vigore  della presente  legge,  sono  titolari  di  contratto  di  lavoro  a  tempo indeterminato negli ambiti professionali  di  cui  al  comma  594,  a condizione  che,  alla  medesima  data,  abbiano  eta'  superiore   a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

 599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della  presente legge, hanno svolto l'attivita' di educatore per un periodo minimo di dodici   mesi,   anche   non   continuativi,   documentata   mediante dichiarazione  del  datore  di   lavoro   ovvero   autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  possono continuare ad esercitare  detta  attivita';  per  tali  soggetti,  il mancato  possesso  della   qualifica   di   educatore   professionale socio-pedagogico o di  educatore  professionale  socio-sanitario  non puo'  costituire,  direttamente  o  indirettamente,  motivo  per   la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data  di entrata in vigore della presente legge  ne'  per  la  loro  modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

 600. L'acquisizione della qualifica di educatore  socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista  non comporta, per il personale gia' dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto  ad  un  diverso  inquadramento  contrattuale  o retributivo, ad una progressione  verticale  di  carriera  ovvero  al riconoscimento di mansioni superiori.

 601. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594  a  600  si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dott. Guglielmo Piazza
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